PETIZIONE ALUNNI SCUOLA UBRIACHI KILLER
Autore Messaggio Discussione postata il 11/01/2008 @ 01:13
Titolo : PETIZIONE ALUNNI SCUOLA UBRIACHI KILLER
avvocatocesari
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PETIZIONE PROPOSTA DAGLI ALUNNI DI ALBINIA DELLA SCUOLA DA VERRAZZANO   
   
PER LE ADESIONI SEGUIRE LE ISTRUZIONI   
   
   
DA WWW.DAVERRAZZANO.IT   
   
“SE LA VITA E’ DAVVERO UN DIRITTO INDISPONIBILE GLI OMICIDI CAUSATI DA CHI GUIDA SOTTO L’ EFFETTO DI SOSTANZA ALCOLICHE O STUPEFACENTI NON POSSONO ESSERE CONFIGURATI QUALI OMOCIDI COLPOSI”.   
   
“ Prof, ma se verrà accertato che chi ha ucciso Michele guidava in stato di ebbrezza , quale sarà la pena comminata?”   
E’ questo l’ inquietante interrogativo che i ragazzi della V A I.T.C. di Albinia hanno posto alla loro Prof. di diritto all’ indomani della tragica morte di Michele, un meraviglioso bambino di 12 anni nipote del bidello della scuola investito da una autovettura mentre, con la sua bici, si recava da un suo amichetto di scuola.   
La risposta all’ interrogativo ha aggiunto rabbia e incredulità al loro sgomento: “ Nel nostro ordinamento chi coscientemente si pone alla guida di un’ autovettura in stato di ebbrezza o alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o alcoliche non viene quasi mai accusato di aver voluto la morte della vittima né di aver voluto il fatto da cui tale morte è derivata.La pena comminata è quindi molto più lieve di quella applicata a chi volontariamente cagiona la morte di un altro uomo configurandosi il fatto come omicidio colposo e non doloso.”.   
L’ interrogativo successivo è stato più inquietante del primo: “Ma tutto ciò è compatibile con il principio della indisponibilità della vita? In nome di tale principio nel nostro ordinamento si configurano dolosi l’ omicidio del consenziente e l’ eutanasia (morte dolce) e allora perché non dovrebbero essere considerati dolosi gli omicidi di chi uccide un uomo dopo essersi volontariamente posto in stato di incoscienza tale da non poter evitare la morte di una persona che voleva vivere?   
La gravità di tale contraddizione giuridica e umana è ingiustificabile.   
Da tali considerazioni è nata, quindi, l’idea di predisporre una petizione volta a far riflettere su questo inquietante problema chi dovrebbe interpretare le esigenze della società civile e trovare soluzioni idonee a rendere concreto il diritto alla vita.   
Una petizione nata dalla disperazione, dalla rabbia ma anche dalla speranza che le cose possono cambiare se chi di dovere avrà il coraggio e l’ umiltà di ascoltare.   
Non deludiamo le speranze di coloro che saranno gli adulti di domani e che saranno persone migliori di noi se solo oggi noi sapremo capire e realizzare il loro bisogno di amore e giustizia.   
   
Gianna Pacini   
   
   
La petizione è scaricabile tramite i link sottostanti.   
   
Per le adesioni, è necessario stampare, firmare la petizione e inviarla per posta ordinaria al seguente indirizzo:   
Istituto Tecnico Commerciale "G. Da Verrazzano" Via Della Pace, snc - 58010 - Albinia (GR)   
   
   
- Pg.mo Presidente del Consiglio dei Ministri   
- Spett.le Consiglio dei Ministri   
   
PETIZIONE: SE LA VITA E’ DAVVERO UN BENE INDISPONIBILE GLI OMICIDI CAUSATI DA CHI GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI NON POSSONO ESSERE CONFIGURATI QUALI “OMICIDI COLPOSI”.   
   
FATTO   
   
Siamo ragazzi della classe VA dell’ Istituto Tecnico Commerciale della sezione distaccata di Albinia (Gr).   
Giorni fa la nostra Comunità è stata colpita da una grave sciagura.   
Michele, detto Michi, un bambino di 12 anni nipote del nostro custode, è stato investito da una autovettura mentre   si stava recando in bici a trovare un suo amico.   
Tutti i suoi sogni e le sue aspettative sono stati spezzati da un uomo alla guida di un’auto.   
Michele stava andando per la sua strada, rispettoso, così come gli era stato insegnato, delle regole del codice stradale: purtroppo è stato ucciso proprio da chi queste regole non le ha rispettate.   
Turbati da tale accadimento abbiamo chiesto alla nostra docente di diritto: “come verrà punita la persona che ha ucciso Michele qualora fosse accertato che lo Stesso stava guidando in uno stato di alterazione psico-fisica? La risposta che ci è stata data ha aggiunto rabbia e incredulità al nostro sgomento: l’ omicidio commesso non configurerebbe “un omicidio doloso”, ma “solo” colposo, come dire: la morte di Michele sarebbe dovuta alla semplice negligenza, imprudenza o imperizia di una persona che, perciò, non potrebbe essere accusata non solo di aver voluto la morte della vittima ma neppure l’evento lesivo da cui deriva la morte.   
Abbiamo, quindi, spostato la nostra analisi dal caso specifico al caso in generale per comprendere questo: chi coscientemente si pone alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza o in uno stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti   o alcoliche secondi il nostro Ordinamento non può essere accusato nè di aver voluto la morte della vittima, nè di aver voluto il sinistro da cui tale morte è derivata.   
La pena che ne deriva è quindi molto più lieve di quella applicata a chi volontariamente cagiona la morte di un altro uomo. In definitiva: con l’ applicazione del rito premiale del patteggiamento ed altri potenziali istituti giuridici premiali e la conseguente sospensione condizionale della pena, chi uccide una persona guidando un autoveicolo sotto l’influenza di alcool o di sostanze stupefacenti rischia di essere assoggettato ad una pena perfettamente equivalente a quella di un reato contro il patrimonio.   
Ci siamo allora chiesti: ma tutto ciò è compatibile con il principio della indisponibilità della vita?   
DIRITTO   
Ci è sempre stato insegnato che la vita è il primo dei diritti fondamentali dell’uomo, tanto importante da non essere disponibile e, quindi,   rinunciabile da parte di chi ne è il titolare.   
A prescindere dalle proprie convinzioni religiose e/o etiche, il diritto alla vita viene considerato dai nostri costituzionalisti “un bene talmente importante e pubblico da non appartenere neppure a chi ne è il titolare”, come dire un diritto sacro e intangibile.   
Abbiamo allora esaminato, con l’ ausilio del nostro docente di diritto, la normativa del nostro ordinamento concernente “il diritto alla vita” al fine di verificare la compatibilità della stessa con il principio della indisponibilità di tale diritto e, nello specifico, la fattispecie dell’“omicidio del consenziente” (art. 579 c.p) ed il problema dell’ “eutanasia”.   
L’ omicidio del consenziente è il caso di chi cagiona la morte di un uomo con il suo consenso.   
Tale delitto, nonostante il consenso della vittima, viene, comunque, configurato come “omicidio doloso”, cioè intenzionale, e quindi soggetto a pene molto gravi (reclusione da sei a quindici anni).   
Abbiamo, quindi, pensato, leggendo la stessa Relazione al codice,: l’ indisponibilità della vita non può “giustificare” chi, sebbene con il consenso della vittima, causa la morte di un’altra persona.   
Nonostante, quindi, l’influenza che il consenso della vittima esercita nella valutazione della personalità del colpevole, è giusto e corretto, da un punto di vista giuridico, configurare e quindi punire lo stesso omicidio come “omicidio doloso”.   
Eutanasia, significa, invece, “morte dolce”. Con tale termine si è soliti indicare l’uccisione di persone affette da malattie incurabili o che arrecano gravi sofferenze e, quindi, in stato di “agonia”.   
Ebbene, abbiamo verificato che nel nostro ordinamento penale la pietà per la sofferenza della vittima non costituisce causa di giustificazione e l’eutanasia, quindi, costituisce una fattispecie di omicidio doloso.   
A questo punto è sorta spontanea una domanda: come si può considerare doloso l’omicidio di chi uccide la vittima con il suo consenso e non considerare doloso l’omicidio di chi uccide un uomo dopo essersi volontariamente posto in uno stato di incoscienza ( per uso di alcol o droga) tale da non poter evitare la morte di una persona che certamente non ha dato il consenso ad essere ucciso?   
L’ abnormità di tale contraddizione giuridica (oltre che morale) è palese e ingiustificabile.   
Tale contraddittorietà è venuta ancor maggiormente in evidenza alla luce di un’altra constatazione fattaci presente dal nostro docente: la sussistenza nel nostro ordinamento dell’istituto del “dolo indiretto nella forma del dolo eventuale”.   
Ricorre il dolo eventuale quando l’agente prevede un certo evento come conseguenza della sua condotta e agisce accettando il rischio del suo verificarsi.   
Secondo sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cass. Penale “quando il rischio di cagionare l’ evento è possibile il dolo è eventuale, se invece il rischio è probabile allora il dolo è diretto”(Cass. Pen. Sez.unite n.3571/’96, Cass.Pen. 3277/96, Cass. Pen. 7770/96).   
L’ esempio che ci ha fatto il nostro docente è questo: se una persona appicca il fuoco in uno stabile prevedendo la possibilità che all’interno dello stesso ci sia una persona e, nonostante tale previsione, egualmente appicca l’ incendio, nel caso in cui muoia una persona egli risponderà non solo di incendio doloso, ma anche di omicidio doloso pur nella forma di dolo eventuale.   
Ci siamo allora chiesti: ma chi si pone coscientemente in uno stato di alterazione psico-fisica, per uso di alcool o stupefacenti , sapendo poi di mettersi alla guida di una autovettura , non è in grado di prevedere la possibilità o la probabilità di investire e uccidere una persona non avendo la piena possibilità di evitare tale evento?   
Ed allora, se nonostante la previsione di tale evento costui si pone, comunque, in stato di incoscienza non desistendo dal compiere tale atto e quello successivo di mettersi alla guida di un’ autovettura, non è come colui che appicca il fuoco e non desiste dal fatto pur prevedendo come possibile, o addirittura probabile, l’evento della morte dello sfortunato soggetto che si trova sul luogo dell’incendio?   
In termini di possibilità e/o probabilità dell’evento morte tra i due casi non vi è nessuna differenza.   
Perché allora si vuole configurare, nell’ ipotesi in esame, un omicidio colposo e non doloso?   
Il nostro docente ci ha sempre insegnato che le leggi sono atti politici frutto delle scelte di chi è al potere.   
Abbiamo, però, studiato che le leggi devono riflettere le esigenze meritevoli di tutela della società civile se si vuole che tra Stato apparato e società civile vi sia un reale dialogo e che chi sta al potere rappresenti realmente l’interesse pubblico.   
Francamente il messaggio che voi politici fate pervenire a noi ragazzi non è positivo: uccidere una persona a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l’ effetto di stupefacenti   non ha poi un grosso disvalore sociale visto che si continua a configurare il fatto quale omicidio colposo e ad applicare delle pene equivalenti (pressoché) ad un illecito edilizio.   
Come dire: con la vita degli altri si può giocare. Ubriacatevi e drogatevi pure ragazzi, tanto le conseguenze prevedibili come possibili e/o probabili delle vostre azioni non sono poi così gravi anche quando si tratta della morte di vittime innocenti che volevano vivere!   
Non vi verrà imputata alcuna intenzionalità delle vostre azioni ma solo una generica colpa per essere stati imprudenti e/o negligenti.   
E tutto questo sarebbe compatibile con il principio della indisponibilità della vita?   
Per tutto questo noi sottoscritti chiediamo che codesto Spett.le Governo analizzi la problematica esposta e proponga al Parlamento una legge diretta a sancire la dolosità dei reati descritti con conseguente   applicazione di pene più severe.   
Ciò in attuazione del principio, sacrosanto, che la vita è il diritto fondamentale dell’individuo a cui non si può rinunciare: ma se non può rinunciarvi lo stesso titolare tanto meno possono disporne altri al suo posto e contro la sua stessa volontà.   
Nel rispetto di noi giovani e dei tanti bambini vittime dell’incoscienza di chi si crede padrone della vita altrui.   
   
Classe VA I.T.C di Albinia (Gr)   
NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARTA D’ IDENTITA RESIDENZA FIRMA   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
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