Parcella Avvocato
Autore Messaggio Discussione postata il 19/05/2007 @ 17:48
Titolo : Parcella Avvocato
dario___
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Salve a tutti, ammiro il vostro impegno e la vostra attività e mi auguro, con tutto il cuore, che questa associazione possa crescere e fornire un valido sostegno a chi è "vittima" della strada.   
   
Vi scrivo per chidervi consiglio...   
Ho avuto un grave incidente come passeggero, gli effetti di tale evento sono stati devastanti sulla mia vita, dato che mi ha lasciato un'alta invalidità permanente.   
Dopo alcuni anni in causa con l'assicurazione per il risarcimento, a breve il giudice dovrebbe dare la sentenza definitiva.   
A conti fatti (senza illusioni) credo che il risarcimento superi le 500.000€, cifra sempre insignificante in relazione di quanto perso.   
   
Ora però subentra un discorso alquanto spinoso: la parcella dell'avvocato...   
Negli ultimi incontri, il mio avvocato mi accennò di una parcella del 20% su quanto ottenuto... questo mi lasciò perplesso e stupito!   
Perché il 20% sul risarcimento, corrisponde al 20% della mia invalidità?!   
Sono io che ho perso la salute e la gioia di vivere... mica lui?!   
   
Questo pensiero mi assilla e i spinge a capire meglio!   
Quanto deve essere dato all'avvocato, quale è la sua parcella?   
(ci sono le tabelle... ma lui ha diritto ad una percentuale del mio premio)   
Gli oneri del mio avvocato quando sono pagati dall'assicurazione?   
Perché devo pagare io la parcella del mio avvocato, non ho forse "vinto"?   
   
Vi chiedo gentilmente consiglio...   
   
Grazie per la vostra disponibilità.   
   
   
 
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avvocatocesari
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Postato il: 21/05/2007 @ 00:05
Gli onorari degli avvocati: un tema spesso ricorrente quale argomento di disussione nel forum.

In base a quanto stabilisce l'ART. 43 del codice deontologico degli avvocati l' avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.      
L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta e non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.   
   
   
La percentuale di cui lei fa cenno del 20% appare eccessiva e pretestuosa, solo negli Stati Uniti si ha diritto per legge a tale compenso in percentuale ma assolutamente non in Italia. Se lei non ha firmato un patto di quota lite con tale 20% di percentuale sul valore della ottenenda sentenza di condanna finale scritto e previsto prima della causa la percentuale del 20% sull'importo che il Giudice liquiderà a titolo di risarcimento per i danni da lei subiti e subendi non è dovuta all'avvocato che avrà comunque il buon diritto al giusto compenso per l'attività professionale svolta.   
   
Di solito la "percentuale" giunge di prassi al 10% in Italia ma in caso di somme come da   lei indicate (500.000) le percentuali vengono considerate più in basso, le imprese di assicurazioni in caso di transazione infatti riconoscono e pagano per gli "onorari" dell'avvocato compresa la voce attività prestata per la transazione   somme che vanno da 7 al 10 per cento dell'importo concordato per il risarcimento complessivo; in caso di offerta non pagano gli onorari e tale condotta avviene in violazione dei diritti della vittima al pagamento delle spese di assistenza e consulenza legale.      
   
L'avvocato ha depositato in Tribunale una nota spese competenze ed onorari per la liquidazione giudiziale secondo le sue valutazioni, di solito e per sciatta prassi molti giudici non rispettano le note spese e le abbassano nella liquidazione giudiziale ponendo di fatto a carico del cliente parte degli onorari.   
   
   
La parte soccombente che viene condannata al risarcimento di solito viene anche condannata a pagare le spesee legali che il nostro sistema processuale intende però come rimborso, in quanto si presume che l'avvocato sia già stato interamente pagato per intero dal proprio cliente prima che la causa sia finita e la sentenza venga scritta e depositata in cancelleria.      
   
All'avvocato spetta quanto ha richiesto nella sua nota spese competenze ed onorari per l'attività professionale svolta a meno che la nota non sia "gonfiata" o non corrispondente alla qualità della prestazione svolta o al numero delle attività, delle udienze, delle consultazioni anche telefoniche... etc. etc.      
   
In tal caso ogni contestazione va prima di tutto evidenziata anche al consiglio dell'ordine ed in caso di mancato esito positivo della mediazione o di accordo risolutivo al Tribunale competente con apposita azione di accertamento.      
   
L'avvocato che lavora onestamente e diligentemente ha diritto al pagamento degli onorari nella giusta misura dovutagli al pari di ogni altro professionista, con il suo reddito di solito oltre a sè mantiene la sua famiglia e dà reddito anche a   segretarie, praticanti e avvocati suoi collaboratori di fiducia.      
   
Troppo spesso purtroppo si verificano degli abusi e delle richieste eccessive e sproporzionate sia all'opera svolta, sia alla qualità della prestazione professionale e quindi si giunge a contestazioni e liti; alla aifvs giungono numerosissimi esposti e reclami e richieste di intervento in aiuto di vittime della strada.      
   
E' evidente che più l'avvocato è "principe del foro" e più è professionalmente qualificato più è onerosa la sua prestazione al pari di medici, architetti, notai, ingegneri   etc. etc. rispetto ad avvocati meno noti o meno esperti, specie nelle città di provincia; inoltre più è grande il vantaggio che ha fatto ottenere al cliente con la sua professionalità più potrà pretendere a titolo di onorari, più lavorerà più avrà diritto ad essere remunerato per lo sforzo e l'impegno professionale diligentemente e lodevolmente compiuto.      


   
E' da far notare che dopo il noto "decreto Bersani sulle liberalizzazioni n. 223 ddel 4/7/2006" è ammesso il patto sui compensi e il patto di quota lite   
   
La nuova disciplina dispone che il terzo comma dell’art. 2233 cod.civ. è il seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».      
   
Dal punto di vista civilistico, il patto è valido solo se rispetta l’onere della forma scritta; esso può avere effetti solo tra le parti; non può essere opposto ai terzi, neppure in giudizio, non quindi nei confronti della controparte del cliente, né può essere richiesto al giudice, in caso di liquidazione del compenso e delle spese, che si attenga al patto.      
   
Diverso è il discorso tra avvocato e cliente: l’avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido) ma come sopra si è detto il suo comportamento può essere segnalato all’ Ordine degli Avvocati di riferimento perché ne controlli la correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalità. del compenso rispetto all’attività prestata.   
   
   
Per verificare – civilisticamente – la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso.   
   
Si possono infatti distinguere:   
   
- il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell’ art. 2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell’art. 2 della legge di conversione;   
   
- il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell’art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso;   
   
L'avvocato cche abbia concordato un patto scritto di quota lite, nel caso in cui tale patto non venga rispettato dal cliente potrà richiedere un decreto ingiuntivo previo parere di congruità da parte dell'Ordine di appartenenza.   
      
Se il patto tra avvocato e cliente è effettuato in forma scritta, si applica comunque l’art. 633 c.1 cod.proc.civ., secondo il quale <Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna se del diritto fatto valere si da' prova scritta>.   
   
Il parere di congruità può essere sempre fatto dall’Ordine, tenendo conto quale parametro delle tariffe in vigore ai fini della liquidazione giudiziale.   
   
La valutazione di congruità rimane dunque necessaria a fini esecutivi e posto che non vi sia accordo scritto. D’altra parte, il disposto dell’art. 633 cod.proc.civ. prevede una particolare procedura esecutiva per le prestazioni effettuate in occasione di un processo e per gli avvocati in quanto tali per l’esercizio professionale prestato. Non è vietato l’uso delle tariffe quale parametro di riferimento. E quindi l’Ordine richiesto del parere di congruità può fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa è al di sotto del minimo, l’Ordine distinguerà tra la congruità agli effetti civilisitici, valutando il compenso alla luce dell’attività prestata, ma valuterà anche il comportamento deontologico dell’avvocato.   
   
   
Occorre sempre avere molta accortezza sia nella scelta dell'avvocato in base alla sua esperienza e qualità sia nel concordare in modo chiaro il pagamento degli onorari per evitare problemi di sorta e non litigare, specie quando il giudice non liquida interamente le spese legali nella sentenza per il pagamento da parte dell'assicurazione.   
   
In caso di contestazioni l'AIFVS è sempre a disposizione delle vittime della strada che hanno la disavventura di avere problemi del genere per avviare un percorso di mediazione e conciliazione in aiuto della vittima con solidarietà e sussidiarietà.   
   
Numerosi problemi sorgono specialmente quando l'avvocato poi viene revocato nel mandato per insoddisfazione sopravvenuta e si decide di passare l'incarico ad altro avvocato.   
   
Anche in questo caso l'avvocato ha diritto al giusto compenso ed in caso di abusi e richieste di compensi eccessivi e manifestamente sproporzionati l'AIFVS viene in aiuto di solidarietà per dirimere e gestire controversie in favore dei soci intervenendo, se del caso,   presso il competente consiglio dell'Ordine e avanti al Tribunale competente nei casi che non trovano una bonaria soluzione.      
      
Spero di averle chiarito i dubbi, rimango comunque a disposizione per chiarimenti comprendendo che il tema è alquanto complesso.      
   
Avv. Gianmarco Cesari - Avvocato della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada      
   
   
   
   
   
   
 
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dario___
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Postato il: 24/05/2007 @ 22:26
Grazie, la sua cortesia ha per me un grande valore.
Riassumendo quanto da Lei scritto, traggo le seguenti conclusioni...

Dato che: la mia causa inziò nel 2001, sicuramente i miei genitori non hanno
stabilito un "patto sui compensi" o un "patto di quota lite"
a fronte del decreto bersani del 2006.

Dato che: non ho accettato l'offerta fatta dall'assicurazione,
essendo insignificante al solo confronto con le tabelle sul danno biologico:
l'assicurazione dovrà quindi risarcire le spese legali del mio avvocato.

Come da lei scritto, da prassi la percentuale delle spese legali giungerà al 10%,
con la sola possibilità di essere leggermente inferiore se la somma sarà elevata,
questa percentuale copre interamente la nota spese del mio avvocato
ed essa NON è compresa nel mio risarcimento, perché l'onere ricadrà sull'assicurazione.

In conclusione l'avvocato, spero a breve, dovrà comunicarmi il risultato della causa,
e il risarcimento stabilito dal giudice che sarà interamente a me destinto.
L'avvocato non potrà richiedermi un'ulteriore compenso,
dato che sarà liquidato dall'assicurazione.

L'anno scorso ho dato all'avvocato un aticipo di 8000€,
esso mi dovrà essere risarcito, dato che le spese legali
non sono a mio carico?!...

Nel caso in cui ci saranno controversie con il mio avvocato, di qualunque genere,
contatterò immediatamente la vostra associazione
e ovviamente l'ordine degli avvocati per essere tutelato al meglio.

Le chiedo gentilmente di "validare" le mie conclusoni,
e di completarle nel caso in cui esse abbiano lacune.

La ringrazio infinitamente,
e vi incito a proseguire per ridare fiducia e speranza alle persone
che per un infausto destino sono state vittime della strada.
 
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avvocatocesari
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Postato il: 26/05/2007 @ 16:44
Il 10% di solito è una prassi consolidata per facilitare il pagamento a saldo di ogni attività professionale svolta; tenga presente che per prassi la percentuale viene considerata al netto degli oneri fiscali accessori come l'IVA ed la Cassa di Assistenza e Previdenza Avvocati che è il 2% sulla sorte imponibile. Si deve considerare   che nel corso di un procedimento affidato occorrerebbe mettere in conto al cliente ogni singola telefonata di conversazione, ogni singola consultazione e ogni minima attività come quelle di controllo, di copia, di movimento pratica, di conferenza di trattazione con i periti, gli avvocati degli avversari, di viaggio, di benzian, di autostrada, di pasti fuori orario, le attività relative al fascicolo, le attività di studio e di ricerca di dottrina e di giurisprudenza che spesso comportano decine di ore di studio se il lavoro viene ben approfondito, spese ed attività necessarie ( io ad esempio oltre alle mie banche dati elettroniche ed alla mia biblioteca mi servo anche della biblioteca dell'ordine degli avvocati di Roma che dispone di migliaia di testi e di riviste che sarebbe impossibile avere consultare in studio ed   occorre una ulteriore attività per recarvisi e l'andare e tornare nel traffico che mai vengono messe in conto...) che di solito rimangono "sorde" come si dice in gergo tecnico ovvero prive di considerazione in una nota spese per il pagamento. Mentre l'estratto conto di una banca per il conto corrente ad esempio conteggia in modo elettronico ogni singola movimentazione con addebito   per il pagamento del professionista si preferisce non ricorrere alla elencazione di ogni attività singola e privilegiare una forma forfettaria in modo da non dover nel corso del procedimento e del rapporto dover procedere analiticamente ad   ogni singola ed anche minima attività come ad esempio quella adoperata con il cellulare e l'email dato che con il progresso le comunicazioni si sono moltiplicate a dismisura rispetto all'antica informativa per lettera cartacea...

Se la somma sarà elevata si potrà considerare un 7% oltre accessori, IVA e Cassa di Previdenza, tale percentuale potrà essere raffrontata con la nota spese depositata agli atti del processo alla fine del processo con la elencazione per il Giudice delle spese, delle competenze e degli onorari( il timbro della cancelleria ne attesta il deposito), di solito il 7% è di poco superiore alla nota spese che si deposita.
L'assicurazione pagherà anche direttamente per accordi all'avvocato se questi si dichiarerà antistatario ovvero se non avrà percepito prima della fine del processo il saldo delle sue competenze ed onorari per l'attività svolta ed avrà anche anticipato delle spese e quindi   la somma che il Giudice liquiderà pe rle spese legali e rimarrà a carico del cliente la somma differenziale che per capriccio o volontà del Giudice rimarrà scoperta dalla liquidazione o dichiarata compensata.   

L'avvocato una volta ottenuta la sentenza, richieste le copie autentiche ed esecutive, provveduto alla notifica della sentenza in forma esecutiva alle parti soccombenti, ottenuito il pagamento della sentenza   presenterà il suo conto sulla base degli accordi e della nota spese depositata; in mancanza di accordi anche verbali per il saldo potrete concordare un pagamento a saldo del 7% oltre Iva e Cpa che potrà soddisfare per prassi l'impegno professionale, diofferentemente si dovrà verificare la nota spese depositata e fare riferimento ad essa facendo però attenzione a quanto in essa annotato e riepilogato   con apposito esame prima del definitivo pagamento a saldo per evitare ogni problema di sorta.   

Con il pagamento a saldo in percentuale si eviterà ogni discussione.   

Il risarcimento deve essere pagato direttamente in base alla normativa antiriciclaggio su bonifico bancario sul conto dell'avente diritto e quindi del cliente o a mezzo assegno non trasferibile.
      
Eventuali anticipi potranno essere detratti dal computo finale della nota per il pagamento o lasciati in premio; tale operazione si chiama il gergo tecnico "palmario" con cui si definisce la somma che viene donata all'avvocato quale premio oltre il compenso del suo lavoro per esprimere concretamente lode, apprezzamento e soddisfazione... anche se mi creda quando si ha a che fare con i soldi e anche grandi ed ingenti somme la generosità spesso scompare anche di fronte al più eccellente e brillante risultato professionale... nel settore della difesa delle vittime poi occorre considerare che la somma liquidata dalla sentenza equivale al risarcimento di un valore umano perduto e quindi vale sofferenza, vita e dolore che ben merita sforzo e grande impegno non solo professionale ma anche umano, se si avrà dimostrato umanità un premio sarà meritato ma non certo se l'attività sarà stata posta in essere in modo indifferente e quasi disinteressato umanamente. Tutto poi dipende dai rapporti.... da come si sono svolti.   

Io sinceramente ad esempio apprezzo moltissimo le persone che anche a distanza di anni dal termine del processo ogni Natale si ricordano di mandarmi un pensierino, al di là del valore economico sta a significare umana e durevole gratitudine.

La nostra associazione è a sua disposizione per ogni evenienza per aiutarla, ci faccia avere una copia della sentenza per il nostro archivio e per l'osservatorio e se vorrà potrà anche fare una donazione alla AIFVS di parte del risarcimento per salvare altre vite umane, sostenere le nostre iniziative per dare giustizia ai superstiti e fermare la strage stradale.

Proseguiamo, nulla ci ferma dal proseguire per i diritti umani di chi soffre e di chi perde affetti, dignità, vita e salute.

Un cordiale saluto.

Avv. Gianmarco Cesari - Avvocato della Associazione Italiana familiari e Vittime della Strada   


 
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BigJim
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Postato il: 29/01/2008 @ 22:32
L'assicurazione, a seguito di un sinistro   stradale, mi ha riconosciuto un risarcimento pari ad € 12.100.

All'avvocato, invece, ha riconosciuto un onorario pari ad € 900, poco superiore quindi al 7%.

Il mio avvocato chiede invece un onorario pari al 10% della somma liquidatami, € 1.200.
A causa di ciò, il sinistro non mi è stato ancora liquidato.

Il comportamento dell'assicurazione è stato corretto?

Doveva liquidargli di più?

Per importi simili al mio, che percentuale viene riconosciuta di norma al legale?

C'è un tabella in merito?

Grazie anticipatamente per l'attenzione prestata alle mie domande.
 
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avvocatocesari
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Postato il: 30/01/2008 @ 00:12
La prassi   è che all'avvocato viene riconosciuto il 10% del risarcimento al netto degli oneri fiscali, alcune imprese di assicurazioni tentano però di liquidare di meno..
Avv. Gianmarco Cesari - Aifvs
 
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Luana
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Postato il: 09/02/2008 @ 11:09
Salve, dopo un'estenuante ricerca on line sono giunta in questo interessantissimo Forum, Vi ringrazio anticipatamente per il vostro impegno e tempo che mettete a disposizione di molti utenti.
Ho un problema molto simile a quello trattato in questo post.
Vi racconto subito in modo molto sintetico: dopo pochi giorni che ho ritirato l'auto nuova, ferma ad un semaforo vengo tamponata violentemente a sua volta io tampono il veicolo fermo davanti a me, vado in ospedale, diagnosi: grave trauma al rachide cervicale e macchina nuova distrutta. successivamente vado in concessionaria a fare vedere l'auto e il venditore mi fa una stima veloce dei danni di circa 6000€ e mi consiglia la moglie come avvocato, io in buona fede accetto e da la inizia la mia sventura, l'avvocato mi comunica che l'offerta dell'assicurazione per l'auto era di 3700€ di cui 600€ spese legali, ho ricordato quanto suo marito aveva stimato il danno ma lei continuava ad insistere che più di 3700 di cui sempre 600 di spese legali l’assicurazione non pagava, ma di non preoccuparmi che mi avrebbe fatto recuperare il soldi al risarcimento del danno fisico.
Orbene, mi convince ed accetto la sua proposta, quando vado a ritirare l'assegno gli chiedo del cedolino che dovrebbe essere allegato all'assegno per verificare le spese legali, mi dice che non trova, non sa dove   è finito e che me lo avrebbe dato quanto prima.
Dopo circa un mese torno a chiedere del famoso cedolino, in quell'istante assisto ad una scena assurda, una serie di bugie ed alla fine conclude dicendo che non voleva seguire più il mio caso e che mi avrebbe inviato una raccomandata con un bella sorpresa, raccomandata che arrivata ieri dove mi comunica che rinuncia al caso e pretende altri soldi per danno fisico, quale danno fisico se faccio ancora terapie e non sono stata liquidata?
pensavo di denunciare il fatto alla polizia, ma adesso che ho trovato questa interessante discussione desidererei un Vostro parere su questo fatto per me assurdo.
Luana
 
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